IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   l'art.  9  della  legge  8 agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, modificato dal
decreto-legge  n.  132  del  13 maggio  1999,  convertito dalla legge
13 luglio  1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"),
ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998,  concernente  l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre  1999,  concernente  la  riparti-zione  dei fondi di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:
    l'art.  1,  che assegna alla regione Fiuli-Venezia Giulia, per la
realizzazione  del  programma  di  interventi  urgenti  la  somma  di
L. 20.807.587.500,  di cui L. 10.049.010.000 a valere sull'annualita'
1999 e L. 10.758.577.500 a valere sull'annualita' 2000;
    l'art.  4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome
di  Trento  e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri
per  i  servizi  tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa  del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei
piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.
  Visto  il  piano straordinario approvato dal comitato istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  dei  fiumi Isonzo,  Tagliamento, Livenza,
Piave,  Brenta-Bacchiglione  con  delibera  del  10 novembre,  ed  in
particolare  le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate
e  perimetrate  dal  medesimo  ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del
decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Vista  la proposta di programma di interventi urgenti della regione
Friuli-Venezia   Giulia,   approvata   con   delibera   della  giunta
provinciale n. 3379 del 10 novembre 1999;
  Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
nella seduta del 10 dicembre 1999;
  Vista la delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
16 dicembre  1999,  con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo
della  soprarichiamata  delibera  del  Comitato dei Ministri, con gli
impegni concordati nel corso della seduta.
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 ottobre   1998   con   il   quale   al  Sottosegretario  di  Stato
dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni
attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dalla legge
18 maggio  1989,  n.  183,  nonche'  la  presidenza  del Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180,  convertito  dalla  legge  3 agosto 1998, n. 267, modificato
dall'art.  9,  comma 3,  del  decreto-legge  13 maggio  1999, n. 132,
convertito  dalla  legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo
capoverso,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30  settembre  1999,  e' approvato il programma di interventi urgenti
della    regione   Friuli-Venezia   Giulia   allegato   al   presente
provvedimento,  di cui costituisce parte integrante, per l'importo di
L. 20.807.587.500.
  2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse
finanziarie  assegnate  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia ai sensi
dell'art.  1  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  30settembre  1999,  pari  a  L. 20.807.587.500, di cui
L. 10.049.010.000 a valere sull'annualita' 1999 e L. 10.758.577.500 a
valere sull'annualita' 2000.
  3. Al  monitoraggio  e  controllo  dell'attuazione degli interventi
programmati   provvede  il  Ministero  dell'ambiente  secondo  quanto
disposto  dall'art.  3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio
1999.
  4. Ove  per  l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi
dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  11  giugno 1998, n. 180,
convertito  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  ordinanze di cui
all'art.  5,  comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra'
provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione,
monitoraggio e controllo degli interventi.
  5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge
11 giugno 1998, n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132,  convertito  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non
si sia gia' provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle
aree  interessate  dagli interventi urgenti programmati e finanziati,
le  autorita'  di  bacino  competenti  o  le regioni, per i bacini di
interesse  regionale,  provvedono  entro  il  termine  perentorio  di
novanta  giorni  alle  perimetrazioni  delle  predette  aree  ed alla
imposizione  delle  misure  di salvaguardia. Decorso inutilmente tale
termine,  il  Comitato  dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18
maggio  1989,  n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e
la  formulazione  delle  misure  di  salvaguardia tenendo conto delle
eventuali  limitazioni  d'uso  del  suolo  gia'  in  essere  e  degli
strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le
autorita'  di  bacino  competenti,  o  la  regione  per  i  bacini di
interesse  regionale,  con  parte delle risorse gia' assegnate per le
perimetrazioni  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta
in  via  sostitutiva  gli  atti  relativi  alle perimetrazioni e alle
misure  di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato
decreto-legge.
  6. La  regione  Friuli-Venezia  Giulia  assicura  la programmazione
prioritaria  del  completamento degli interventi finanziati per lotti
funzionali  e  della  realizzazione  di quelli per i quali sono stati
finanziati  con  il  presente  provvedimento esclusivamente indagini,
studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla
realizzazione  di  altri  interventi  programmati,  sia  con  risorse
finanziarie  del  proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con
priorita'  il  finanziamento  nell'ambito  di  ulteriori programmi di
interventi  urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e
comunitari.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 21 dicembre 1999
                                            p. Il Presidente: Minniti
Registrato alla Corte dei conti il 1o marzo 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 125